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Evasione contributiva: sotto i 10mila euro non è più reato

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Il mancato pagamento di contributi previdenziali fino a 10mila euro diventa un semplice reato amministrativo, oltre conserva il rango di reato penale con reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro. È quanto prevede l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 8/2016, che modificare l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 463/1983. Una depenalizzazione che la stessa INPS chiarisce nelle modalità attuative con la circolare 121/2016.

Nella precedente normativa veniva punita con la reclusione e una multa «qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all’INPS». Soltanto che in questo modo si è avuto un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari, diventato ancora più gravoso in anni di crisi, anche nei casi in cui le somme evase fossero esigue.

Ecco perché il discrimine, adesso, passa attraverso l’entità dell’evasione: al di sotto dei 10.000 euro si rischia “soltanto” una sanzione da 10 a 50mila euro. Sempre che, chiarisce l’INPS, il datore di lavoro che riceve la notifica di violazione non provveda al pagamento entro tre mesi, perché a quel punto non gli si applicano sanzioni.

Discutibile, invece, l’articolo 8 del decreto in cui è prevista la retroattività delle nuove sanzioni: in pratica la sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applica «anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (il 6 febbraio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito, con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili». Se al contrario il reato depenalizzato è già oggetto di sentenza di condanna o di decreto irrevocabile al 6 febbraio 2016, la normativa chiarisce che il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, «dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti».

Se c’è un procedimento in corso non ancora definito, l’autorità giudiziaria aveva 90 giorni dal 6 febbraio (6 maggio) per trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, la quale ha altri 90 giorni (6 agosto) per inviare la notifica agli interessati. Il termine sale a 370 giorni per i residenti all’estero.

Ma come si fa a quantificare il tetto dei 10mila euro? In generale si calcola l’anno civilem, ragion per cui i versamenti che rientrano nel calcolo dei 10mila euro, sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

Per le violazioni amministrative il procedimento funziona così: il contribuente riceve una notifica di accertamento che costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio. Ha 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti, o fare richiesta di audizione. Se il datore di lavoro effettua il versamento delle somme dovute entro tre mesi, non si applicano sanzioni. Seguono altri 60 giorni per procedere con ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta a un terzo del massimo. Se dopo la notifica non succede nulla, scatta il procedimento di emissione dell’ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro.

Per i mancati versamenti oltre 10mila euro, che possono dar luogo a sanzioni penali fino a 3 anni, al datore di lavoro viene inviata notifica di avvenuto accertamento della violazione. Restano validi i tre mesi di tempo per pagare e mettersi in regola senza rischiare maggiori sanzioni.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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