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Omicidio stradale per veicolo difettoso: il responsabile è il legale rappresentate e non l’autista

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Il camion con semirimorchio al seguito ha qualche problema. L’impianto frenante del veicolo trainato non va e finisce per causare un sinistro in cui muoiono alcune persone. Di chi è la colpa di quanto accaduto? Anzi, visto che adesso c’è l’omicidio stradale, chi è penalmente responsabile? Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.29982/2016 del 14 luglio 2016) non è l’autista del veicolo, sul quale il titolare dell’impresa cercava di scaricare la responsabilità, accusandolo di non avergli segnalato le disfunzioni del mezzo. Ma piuttosto il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo, anche se non svolge mansioni tecniche, vista «la sua qualità di preposto alla gestione societaria». E che questi avesse provveduto a fare le revisioni non basta a soddisfare quell’obbligo di manutenzione, finalizzato a salvaguardare l’incolumità delle persone, che impone all’azienda, secondo la Cassazione, «un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo». Soltanto effettuando controlli costanti e assidui, cioè, si riesce a verificare, secondo la Corte, eventuali difetti e quindi a seguire, davanti a un loro riscontro, delle regole di prudenza. 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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