Dall’ottobre del 2015 è cessato l’obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione. Però il codice della strada (art. 180 comma 1 lettera d) dice pure che per circolare il conducente di un veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti per quale periodo è stato pagato il premio. E se non ce l’ha, è sanzionabile.
Oggi però una circolare del ministero dell’Interno, richiamando la circolare dell’IVASS del 22 dicembre 2015 in cui è previsto che, rispetto ai contratti di RCA auto, il certificato di assicurazione può essere trasmessa via posta su supporto cartaceo o, tramite e-mail, su supporto durevole, specifica chiaramente che non si può più sanzionare l’autista sprovvisto di certificato di assicurazione in originale, in quanto è sufficiente, rispetto a quanto richiede il codice della strada, un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso.