La ricostituzione del Comitato Centrale dell’Albo degli è da annullare. È questa la conclusione a cui è giunto il Tar del Lazio in una sentenza pubblicata lo scorso 10 novembre 2022 con cui di fatto annulla sia il decreto n. 107/2021 del 14 settembre 2021 sia il decreto n. 432 del 3 novembre 2021 con cui sono stati nominati gli attuali componenti del Comitato. A presentare il ricorso davanti al giudice amministrativo era stata Assotir, associazione presente nel Comitato e in possesso dei requisiti in base alla normativa precedente, che lamentava il fatto che il rinnovo dell’organo di governo dell’Albo doveva essere concluso entro una data – il 21 giugno 2021 – non rispettata invece dall’amministrazione ministeriale. Invece, dopo aver inviato alle associazioni l’invito a manifestare il proprio interesse a essere rappresentate nel Comitato, il ministero ha fatto scadere il termine ricordato e, quindi, ha pubblicato un nuovo decreto con cui cambiava i requisiti per la rappresentanza e rimetteva alle singole Confederazioni il compito di individuare al suo interno una sola associazione. In questo modo, malgrado Assotir avesse presentato la propria candidatura nell’ambito del procedimento di ricostituzione e avesse manifestato il proprio interesse a partecipare alla nomina, non ha più ottenuto la designazione di un proprio membro, perché la Confederazione cui aderisce, precisata nella Confcommercio, le ha preferito un’altra associazione, cioè la FAI.
Le ragioni della sentenza
Il Tar del Lazio riscontra innanzi tutto che il ministero avrebbe dovuto concludere il procedimento di ricostituzione del Comitato Centrale entro i termini prescritti e che l’inerzia dell’amministrazione, espressa nella mancata conclusione del procedimento entro il 21 giugno 2021, non è giustificata. Anche perché se non ci fosse un tale limite la pubblica amministrazione otterrebbe un eccessivo potere di dilatare a proprio piacere i termini di conclusione di un procedimento. Nel caso in questione, in effetti, se il procedimento di ricostituzione si fosse concluso prima della pubblicazione del decreto 121/2021, Assotir non sarebbe stata esclusa. Anzi, una volta superato il termine del 21 giugno 2021 senza una ricostituzione del Comitato, la stessa Assotir – che aveva in quel momento i requisiti per partecipare e aveva tempestivamente chiesto la nomina – aveva conquistato una posizione di vantaggio acquisito, indifferente ai mutamenti normativi. E di conseguenza, per questo e per altri motivi riportati dal Tar, l’art. 5 del decreto legge 11 settembre 2021, n. 121, con cui venivano posti nuovi criteri per la partecipazione al Comitato Centrale, non può avere efficacia retroattiva.
Le reazioni
Grande soddisfazione, ovviamente, è stata espressa in casa Assotir. La presidente Anna Vita Manigrasso si dice soddisfatta del fatto che «la Magistratura ha messo la parola fine alla scandalosa vicenda della ricostituzione Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori, voluta dal precedente Esecutivo». Proprio per questo il Segretario Generale, Claudio Donati, dice di aspettarsi, da parte del nuovo Governo «segnali di netta discontinuità rispetto a certe prassi, interrotte – è utile ricordarlo – solo grazie all’intervento della Magistratura. Per i vari soggetti responsabili di questo disastro, si tratta di una lezione da tenere a mente».
«Prendiamo atto della sentenza del Tar del Lazio – ha commentato il presidente del Comitato Centrale dell’Albo, Enrico Finocchi – e i nostri uffici si stanno già organizzando per garantire la funzionalità e la continuità di azione del Comitato».
Ricordiamo che sulla stessa vicenda legata alla ricostituzione del Comitato Centrale dell’Albo esiste anche un altro ricorso pendente davanti al Tar del Lazio. Lo ha presentato la Fiap, un’altra associazione ugualmente esclusa, che però, magari partendo da altri presupposti, mira di fatto a ottenere l’annullamento di quei decreti già annullati con la sentenza del 10 novembre.