Nella riunione del 15 febbraio, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto ha aggiornato i costi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato nello scorso mese di dicembre dal Ministero dello Sviluppo economico, pari a 1,672 €/litro; questo prezzo è stato depurato dall’Iva e dall’ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton).
I nuovi valori si applicano ai trasporti eseguiti nel corrente mese di febbraio. I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le seguenti classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton:
1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazionismo di semirimorchi di sola andata e con andata e ritorno, in cui il semirimorchio non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore.
10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.
Anche per questo mese, l’aggiornamento ha riguardato il costo chilometrico del gasolio e la relativa quota di incidenza sul totale, mentre non ha coinvolto gli altri costi rispetto ai quali, a norma di Legge (art.83 bis, comma 2 della Legge 133/2008 e ss modifiche), l’aggiornamento va effettuato il 15° giorno dei mesi di giugno e dicembre.
I costi minimi di esercizio esposti nella parte destra delle tabelle, si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall’art.2 del D.lgvo 286/2005.
In tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra, con la conseguenza che si deve far riferimento a questi ultimi quando il contratto di trasporto venga stipulato:
– tra un committente non iscritto all’Albo e il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
– tra il primo vettore e il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell’art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo.
I nuovi valori si applicano ai trasporti eseguiti nel corrente mese di febbraio. I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le seguenti classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton:
1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazionismo di semirimorchi di sola andata e con andata e ritorno, in cui il semirimorchio non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore.
10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.
Anche per questo mese, l’aggiornamento ha riguardato il costo chilometrico del gasolio e la relativa quota di incidenza sul totale, mentre non ha coinvolto gli altri costi rispetto ai quali, a norma di Legge (art.83 bis, comma 2 della Legge 133/2008 e ss modifiche), l’aggiornamento va effettuato il 15° giorno dei mesi di giugno e dicembre.
I costi minimi di esercizio esposti nella parte destra delle tabelle, si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall’art.2 del D.lgvo 286/2005.
In tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra, con la conseguenza che si deve far riferimento a questi ultimi quando il contratto di trasporto venga stipulato:
– tra un committente non iscritto all’Albo e il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
– tra il primo vettore e il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell’art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo.
Allegati
PER SCARICARE I COSTI MINIMI DA APPLICARE A FEBBRAIO CLICCA QUI