La logistica italiana fa passi in avanti sotto la spinta dei corridoi doganali o «fast corridor», come vengono ribattezzati. Dopo quello che collega (da settembre) Gioia Tauro all’interporto di Bologna, adesso è la volta dell’interporto di Padova. Lo comunica l’Agenzia delle dogane che ha già individuato un terzo corridoio che sempre da Gioia Tauro salirà fino a Bari. In pratica, chiarisce la stessa Agenzia, con questi corridoi è possibile «per le merci extracomunitarie in arrivo al porto calabrese evitare lo sdoganamento nello scalo marittimo per essere invece trasportate, attraverso il moderno gateway ferroviario di 325 mila metri quadri che collega il porto alla stazione di Rosarno, nei diversi snodi interportuali dove le dovute formalità doganali si svolgono più agevolmente». Sul fronte della sicurezza, è stato attivato un costante monitoraggio satellitare dei container effettuato tramite «un sistema digitale unico in Europa progettato e gestito direttamente dall’Agenzia delle dogane».
I tre fast corridor al servizio di Gioia Tauro non sono perà i primi, visti che in italia ne esistono complessivamente 22, di cui 7 lavorano sono operati su strada e 15 su ferrovia. Tranne Bari, che sarà il prossimo in rampa di lancio, tutti gli altri coinvolgono sul lato portuale Genova, La Spezia e Ravenna, su quello interportuale/terminalistico Rivalta Scrivia, Melzo, Padova, Rubiera, Marzaglia (Modena) e Bologna.
Ma cosa sono i corridoi doganali?
In pratica sono una sorta di autostrada o di strada ferrata immateriale che serve a spostare il momento dello sdoganamento in aree fisiche più comode e adeguate. Se fino a ieri, cioè, la merce contenuta in un container veniva sdoganata al momento dello sbarco, adesso la stessa operazione viene rinviata successivamente, evitando di intasare il porto di arrivo chiamato all’improvviso a gestire migliaia e migliaia di operazioni, corrispondenti al numero di container caricati su una nave.
In pratica se il container dovesse attendere l’operazione doganale in porto si perderebbero diverse ore, mentre se lo si indirizza direttamente in un luogo terzo quel tempo viene recuperato.
Ma ovviamente per rendere possibile tutto questo è necessario che il viaggio del container nel luogo terzo destinato allo sdoganamento avvenga in completa sicurezza, tracciandone in maniera elettronica lo spostamento attraverso dispositivi di geolocalizzazione satellitare dell’azienda logistica e in connessione con le dogane. Anche perché in base al codice doganale (artt. 139 e 148) tale spostamento può avvenire soltanto sotto la responsabilità di un’autorità doganale e soltanto fra strutture di temporanea custodia munite di autorizzazione AEOC (Operatore Economico Autorizzato).