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Contagio in azienda: la sanificazione spiegata in 4 punti

In pieno lockdown abbiamo avuto un dipendente che poteva ragionevolmente essere infettato, avendo casi di positività in famiglia. A quel punto, in azienda è scattato l’allarme della tutela della salute, in quanto il rischio di focolaio non poteva essere escluso per il passato, vista la precedente frequentazione assidua dell’ambiente di lavoro da parte del personale. Per fortuna il pericolo è scampato, ma la preoccupazione resta: ogni quanto va fatta la sanificazione dei locali? A chi affidarla? Quali cautele adottare in magazzino e rispetto ai veicoli?
Rodolfo G_Gorizia

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Il quesito di oggi è interessante in quanto affronta la problematica del “rischio contagio” da una prospettiva diversa: la responsabilità del dipendente e non del datore di lavoro. Le misure di contenimento del virus vanno adottate da chiunque, in base al principio di solidarietà sociale sancito dalla Costituzione ed espressione di un irrinunciabile senso di coscienza civica. In un con- testo aziendale, poi, al dovere di civiltà giuridica si aggiunge quella di probità che deve ispirare la condotta di ogni lavoratore. Per di più, nei trasporti e nella logistica si creano innumerevoli occasioni di diffusione epidemiologica (si pensi all’utilizzo promiscuo dei veicoli). Ma la difficoltà di circoscrivere con certezza il luogo di contagio nel conte- sto lavorativo non deve indurre ad allentare le misure di contenimento. Anzi, è proprio l’adozione di efficaci protocolli di sicurezza a consentire al datore di lavoro di essere sollevato da responsabilità per contagio.
Ciò premesso rispondo in quattro punti, dedotti dalla disciplina vigente. 

1) CHI
La sanificazione può essere svolta da imprese specializzate, dotate di personale qualificato e idoneo all’utilizzo dei prodotti e strumenti specifici. La disciplina è quella pre Covid (il regio decreto del 20.9.1934 n. 2011 e la Legge n. 82 del 25.1.1994).
In alternativa alla sanificazione certificata, l’operazione di igienizzazione può essere attuata da personale aziendale debita- mente equipaggiato e addestrato o da utenti-fruitori di un determinato servizio, mediante l’utilizzo di appositi kit con disinfettante ad azione germicida e antivirale. 

2) QUANDO
L’impianto normativo è costituito dai protocolli di sicurezza allegati al DPCM del 17.5.2020, in cui, riguardo alla frequenza, non è precisato alcunché, se non che è richiesta una «pulizia giornaliera e una sanificazione periodica» e, con riferimento al settore dei trasporti e della logistica, che «la sanificazione e igienizzazione devono essere appropriate e frequenti». In tale prospettiva è ragionevole ritenere che la sanificazione dell’abitacolo o della cabina di guida del veicolo avvenga ogni qualvolta cambi il suo utilizzatore. Come precisato dal ministero della Salute nella circolare del 22.5.2020, l’Istituto Superiore di Sanità ipotizza che il Covid 19 si disattivi in un intervallo temporale che va pochi minuti ai 9 giorni, a seconda della superficie interessata; la regola aurea, quindi, è quella di ridurre al minimo le occasioni di contagio e il numero dei mezzi aziendali condivisi. 

in un acclarato caso di contagio in azienda riconducibile alla condotta incauta del personale, il baricentro delle valutazioni di responsabilità può spostarsi al di fuori della sfera di operatività del datore di lavoro, il quale, anzi, potrebbe ritenersi legittimato a richiedere al dipendente il rimborso dei costi di sanificazione e il risarcimento dei danni conseguenti all’evento     

3) COME
Sotto il profilo più strettamente giuridico l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare, a tutela dei lavoratori, le misure specifiche indicate dalla legge secondo il principio della massima sicurezza tecno- logicamente fattibile. Il personale, inoltre, va adeguatamente informato e formato ai sensi del Dlgs 81/2008. La disciplina cui fare riferimento per attuare la sanificazione è dettata, oltre che dalle fonti richiamate, dalla circolare del ministero della Salute n. 3190 del 3.2.2020 e n. 5443 del 22.2.2020. Restano obbligatorie (specie se indicate nei contratti tra gli obblighi di adempimento delle prestazioni) le procedure specifiche per ogni singolo settore (si pensi alla sanificazione HACCP, di cui devono essere dotati i mezzi che trasportano beni alimentari). 

4) SE…
Se si verifica il contagio sul lavoro, il decreto Cura Italia (n. 18/2020), all’art. 42 qualifica come infortunio sul lavoro i casi di contagio in occasione di lavoro. La circolare Inail n. 22 del 20.5.2020 ha precisato che il riconosci- mento di un caso di infezione Covid come infortunio per cui scatta la tutela dell’istituto non consente, in automatico, di configurare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda. La stessa Inail ha riconosciuto, quindi, che non sussiste responsabilità oggettiva e che l’onere probatorio della riconducibilità del contagio resta sempre da assolvere. Analogamente, il ministero del Lavoro, nel corso di un’interrogazione parlamentare (n. 5-03904), ha limitato la configurabilità della responsabilità del datore di lavoro – conferendole così valore residuale e non oggettivo – ai casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori. Quindi, in un acclarato caso di contagio in azienda riconducibile alla condotta incauta del personale, il baricentro delle valutazioni di responsabilità (penale e civile) può spostarsi al di fuori della sfera di operatività del datore di lavoro, il quale, anzi, potrebbe ritenersi legittimato a richiedere al dipendente il rimborso dei costi di sanificazione e il risarcimento dei danni conseguenti all’evento. 

Barbara Michini
Barbara Michini
Avvocato specializzato in trasporti
Scrivete a Barbara Michini: legalmente@uominietrasporti.it

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